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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Gennaio 2022

PROCEDURE CONCORSUALI E RECUPERO IVA

L’art. 18 D.L. 73/2021 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina relativa alle variazioni in diminuzione dell’imponibile Iva o dell’imposta contenuta nell’art. 26 D.P.R. 633/1972. In sintesi, la norma novellata dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo collegato a procedure concorsuali, non si debba attendere la conclusione delle stesse e pertanto il momento per l’emissione della nota di credito, con diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, decorre dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, c. 3 L.F.

Tale disposizione era già stata anticipata dalla L. 208/2015 (art. 1, cc. 127 e 127) ma di fatto non è mai stata operativa in quanto abrogata dalla L. 232/2016 (art. 1, c. 567, lett. d). Con la circolare 29.12.2021, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti alla disposizione reintrodotta dal c.d. Decreto Sostegni-bis. Le motivazioni che hanno indotto il legislatore a tornare nuovamente sulla questione sono da ricercare nelle censure mosse dalla giurisprudenza comunitaria nei confronti dell’Italia a causa della notevole durata delle procedure concorsuali che costringevano i contribuenti ad attendere un termine eccessivamente dilatato nel tempo prima di poter recuperare l’Iva non riscossa a seguito delle medesime procedure rimaste totalmente o parzialmente infruttuose. Quanto al termine iniziale di emissione nota di variazione, in caso di procedure concorsuali, esso decorre dalla data dei seguenti atti:

  • sentenza dichiarativa di fallimento;
  • provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Resta fermo che tale diritto è esercitabile dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis e dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato ex art. 67 L.F. Qualora siano attivate procedure esecutive individuali, l’emissione della nota di variazione è sempre subordinata all’esito infruttuoso delle stesse.
Con la nuova formulazione della norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’emissione della nota di variazione in diminuzione non è preclusa al contribuente che non ha effettuato l’insinuazione al passivo.

La data entro cui emettere la nota di variazione è da individuare nel termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, mentre l’esercizio del diritto alla detrazione deve essere effettuato nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui è emessa la nota di variazione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all’anno di emissione della nota. Tuttavia, il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotarla nei registri Iva e pertanto la procedura non è tenuta al versamento dell’imposta, che rimane a carico dell’Erario. Tale esenzione non è applicabile agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati.