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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2019

Prospettive del contratto di rete

Facendo seguito all’articolo pubblicato nel precedente numero, appare opportuno approfondire ulteriormente l’argomento fornendo un quadro più generale dell’estensione di questo istituto e delle sue prospettive future: a tal proposito, si può prendere le mosse dal “Report sulle Reti di Imprese in Italia” relativo all’anno 2018, pubblicato da RetImpresa il 19 febbraio ultimo scorso.

 

L’analisi, a completamento di un precedente report semestrale, ha registrato un andamento positivo di questa modalità di collaborazione aziendale, infatti si è passati dai 4.318 contratti risultanti al 31 dicembre 2017 ai 5.135 stipulati al 31 dicembre 2018.

 

Tale incremento ha interessato ben 8.053 ulteriori imprese, che hanno scelto tale strumento per i vantaggi in termini di condivisione delle risorse umane e tecniche, dei mezzi produttivi ed eventualmente patrimoniali, a fronte di una gestione flessibile degli assetti societari.

 

In tale panorama, la Liguria riveste una posizione interessante; nel report è infatti posizionata a metà classifica, con una “propensione a fare rete” dello 0,54% (la media nazionale è 0,61%, primeggia il Lazio con l’1,68%): tale dato è il risultato del rapporto tra le imprese presenti sul territorio, e le imprese che hanno scelto di fare rete tra loro.

 

Questo dato può essere letto come un'opportunità di sviluppo: visto che la maggior parte delle imprese liguri è di dimensione medio-piccola (Mpmi, secondo la definizione corrente), e l'utilizzo attuale rispetto al parametro nazionale è ancora limitato, vi è un gran numero di aziende che potrebbe usufruire del contratto di rete, beneficiando di un efficace strumento per incrementare la propria competitività sul mercato e favorire la crescita.

 

Ricordiamo infatti che le imprese tramite la rete possono partecipare a gare d'appalto a cui individualmente non potrebbero accedere ed avere maggiori opportunità di business, ottenere più facilmente finanziamenti grazie al meccanismo del rating d'impresa, mantenendo una struttura di governance semplificata; il legislatore ha infatti, in più occasioni, disciplinato favorevolmente aspetti relativi a questa tipologia di aggregazione societaria, che ha il vantaggio, rispetto ad altre modalità analoghe, di instaurare un rapporto duraturo di collaborazione che permette la realizzazione di investimenti a medio-lungo termine.

 

Quanto sopra è anche affermato dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale, che pochi giorni fa ha tenuto a New York, nella propria sede, un Colloquio sui cd “contractual network”, in cui rientra il contratto di rete medesimo, insieme ad altre forme di cooperazione societaria.

 

Questo incontro, che trae origine nel biennio 2017-2018 da studi e proposte della Commissione, mira alla valutazione dei molteplici strumenti legali previsti a livello internazionale che permettono la collaborazione societaria, con lo scopo di armonizzare la normativa per ridurre i costi giuridici ed incrementare il livello di tutela delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi).

 

Tornando al panorama italiano, si ricorda che, con lo scopo di incentivare il ricorso a tale strumento, il legislatore ha previsto gli anni scorsi delle agevolazioni fiscali per le aziende costituite in rete, nella forma della sospensione d’imposta per gli utili accantonati ad uno specifico fondo, strumento di gestione patrimoniale a cui abbiamo già accennato nel precedente articolo.

 

Al momento tali agevolazioni sono sospese, avendo interessato periodi d’imposta passati, ma potrebbero essere nuovamente previste in futuro, a vantaggio delle imprese che hanno scelto tale modalità di collaborazione.

 

Si ritiene pertanto opportuno delineare alcuni aspetti fiscali relativi al contratto di rete.

 

La rete d’impresa si può distinguere nelle sottocategorie di “rete soggetto” e di “rete contratto”.

 

Nel primo caso, le imprese in rete danno origine ad un soggetto distinto, dotato di autonomia giuridica e, conseguentemente, capace di realizzare utili soggetti ad imposizione fiscale.

 

In questo caso, la rete è sottoposta all’IRES, all’IRAP, al versamento dell’IVA con i relativi obblighi dichiarativi e contabili, deve tenere obbligatoriamente il libro giornale, il libro degli inventari, la contabilità del magazzino e provvedere alla redazione del bilancio.

 

Parzialmente diverso il regime della “rete contratto”: in questa modalità viene valorizzato l’aspetto partecipativo, per cui le imprese si impegnano formalmente ad attuare il programma di rete sottoscritto, senza creare un autonomo soggetto giuridico ma delegando le attività della rete alla gestione di un organo comune, di solito una delle imprese stesse.

 

Dal punto di vista tributario, l’attività non è imputabile ad un unico soggetto, poichè le fattispecie impositive sono realizzate dalle singole aziende, a cui competono i relativi oneri fiscali.

 

All’interno della rete contratto, sono possibili due ulteriori alternative: le aziende partecipanti possono infatti decidere di conferire il mandato con rappresentanza, in base al quale l’organo comune svolge attività che ricadono, legalmente e finanziariamente, sulle singole imprese partecipanti; oppure optare per il mandato senza rappresentanza, per cui l’organo comune realizza le attività previste dal programma di rete ma in nome proprio, accollandosi gli oneri giuridici e tributari, che dovrà poi regolare con le singole aziende quota parte.

 

Da questa analisi delle recenti evoluzioni del contratto di rete si rilevano quindi i primi passi verso un riconoscimento a livello internazionale di questo strumento che, in futuro, potrebbe permettere alle piccole e medie imprese forme di partecipazione anche sul mercato internazionale, oltre naturalmente a quello domestico.

 

A cura del

Dott. Valter Semino

Studio Legale Ivaldi