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Ed. Dicembre 2017

Responsabilità ex L. 231: sentenza della Cassazione penale

Aggiornamento giurisprudenziale sull’applicazione del D. Lgs. 231/2001: assoluzione dell’autore del reato presupposto e riflessi in capo al soggetto a cui è stata contestata la responsabilità amministrativa.

 

 

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la recente sentenza emessa in data 25 luglio 2017 e depositata in data 25 ottobre 2017, nr. 49056, è intervenuta su di un aspetto rilevante delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in ordine alla responsabilità amministrativa che deriva in capo alla società ovvero all’ente nel caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno dei reati che sono regolati  dagli articoli 24 e seguenti del preindicato decreto legislativo e che notoriamente si pongono quali reati cd. presupposto.

 

Più in specifico la richiamata sentenza trae origine da un fatto ritenuto corruttivo, ovverosia, secondo l’ipotesi accusatoria, una dazione mista (denaro e cessione di terreni) che sarebbe stata ricevuta da un funzionario comunale (in concorso con altri pubblici ufficiali in via di identificazione) quale corrispettivo per la modificazione della destinazione d’uso di alcuni terreni di proprietà di una società a responsabilità limitata a cui è stato contestato, in relazione a tale ipotesi di reato, l’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 25 del D. Lgs 231/2001. In buona sostanza, sempre secondo detta ipotesi accusatoria, era stato contestato in capo al funzionario comunale il fatto di aver percepito una ingente somma di denaro  quale controprestazione per provvedere alla modifica della destinazione d’uso di terreni intestati ad una società di cui era anche amministratore al fine di eliminare ogni vincolo di edificabilità.

 

Lo schema tipico del reato di corruzione previsto dall’art. 25 del predetto D. Lgs 231/2001 prevede infatti un accordo fra un funzionario pubblico ed un soggetto privato in base al quale il primo accetta di compiere determinati atti e/o comportamenti non in linea ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero in linea a detti doveri (corruzione impropria) a fronte di un corrispettivo o della promessa di un corrispettivo non dovuto.

 

Nel caso di specie, il funzionario comunale asserito autore del fatto illecito dal Tribunale di primo grado - che, oltre al medesimo,  aveva condannato, in base al D. Lgs. 231/2001, anche la società a responsabilità limitata proprietaria dei terreni a favore della quale sarebbe stato commesso il reato corruttivo -  è stato assolto in secondo grado; in detta sede la Corte d’Appello, in parziale riforma alla decisione di primo grado, oltre ad aver assolto il funzionario comunale imputato del reato di corruzione ha altresì assolto la società a responsabilità limitata dall’illecito amministrativo dipendente da reato per l’insussistenza dello stesso.

 

Quindi, il giudice di merito ha così ritenuto di dover assolvere anche la società a responsabilità limitata per così dire, di riflesso, rispetto al venir meno del reato presupposto (reato di corruzione) su cui si basava la responsabilità ex D. Lgs. 231.

 

Tuttavia questo “automatismo” fra proscioglimento della persona fisica che avrebbe commesso il reato cd. presupposto e l’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente (società, nella specie), in forza della sentenza della Cassazione di cui qui si discute, non sembrerebbe, a prima vista, corretto.

 

La Suprema Corte, infatti, sostiene che nel caso di specie “ … l’automatismo stabilito tra la assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per la ritenuta insussistenza di quest’ultimo e la esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, tuttavia, si rileva illegittimo, oltre che manifestamente illogico, nel caso in esame”.   

 

La ragione sottostante la decisione assunta dalla Corte di Cassazione viene così motivata: “  Su un piano più generale, deve, peraltro, rilevarsi che il D. Lgs. n. 231 del 2001, consapevolmente rifiutando un criterio imputativo fondato sulla responsabilità <di rimbalzo> dell’ente rispetto a quella della persona fisica, ha previsto che l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente non coincida con il reato, ma costituisca <un qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende> (Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010 - dep. 22/01/2011) ”.  Ed ancora: “ In tale prospettiva interpretativa, accolta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 dell’8 luglio 2014, il reato che viene realizzato dai soggetti apicali dell’ente, ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato”.

 

Nel caso di specie si deve comunque sottolineare che le condotte ritenute corruttive erano state praticate già dall’inizio dell’iter amministrativo e che le medesime avevano visto partecipi e coinvolti altri soggetti,  oltre al funzionario comunale poi assolto, i quali (anch’essi pubblici ufficiali) avevano riportato condanne in via definitiva in sede di giudizio abbreviato ovvero patteggiato. 

 

Tale ultima osservazione della Suprema Corte a corollario della propria motivazione sembrerebbe ristabilire un principio sostanziale di “equità” nel ragionamento sottostante la sentenza qui richiamata: da una parte, processualmente, non si ha la sussistenza di un automatismo “ di rimbalzo ” fra imputato e responsabilità dell’ente (che può prescindere ed esistere anche indipendentemente dalla sorte processuale che ha subito l’imputato); ma, dall’altra parte, per aversi responsabilità in capo all’ente, devono pur sempre sussistere gli elementi che sono fondanti del cd. reato presupposto;  per cui, in caso di completa assenza di questi ultimi, sembrerebbe davvero assai difficile pensare che dalla giudizialmente provata insussistenza dei fatti asseriti commissivi, non possa non derivarne, per diritto positivo, e di riflesso, ovvero per usare le medesime parole della Suprema Corte, “di rimbalzo”, il proscioglimento dell’ente dall’imputazione di illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001.

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A cura del dr. Gioacchino Dell’Olio