info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Aprile 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2020

RIDUZIONE DELLA MISURA MASSIMA DEL TASSO DI INTERESSE SUL PRESTITO DA SOCI E DEL DIVIDENDO. INALTERATA LA SOGLIA DI DEDUCIBILITA’ DEGLI INTERESSI SUL PRESTITO DA SOCI EMISSIONE DELLA NUOVA SERIE “TF12

La Cassa Depositi e Prestiti ha reso noto l’emissione, a decorrere dal 06 novembre 2020, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi ordinari.

Il tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi viene ridotto, rispetto alla precedente emissione (0,90 per cento), allo 0,40 per cento.

Ne consegue che anche il tasso massimo di interesse erogabile dalle cooperative sul prestito da soci persone fisiche, nonché quello relativo al dividendo (quest’ultimo anche se erogato a soggetti diversi dalle persone fisiche), diminuiscono, dal 06 novembre 2020, al 2,90 per cento.

Rimane inalterato invece, rispetto alla precedente emissione (0,05%), il tasso di interesse minimo dei buoni postali fruttiferi, che resta fissato nella misura dello 0,05 per cento.

Di conseguenza, anche il limite deducibile degli interessi sul prestito da soci persone fisiche si conferma, dal 06 novembre 2020 allo 0,95 per cento (0,05% dei buoni postali fruttiferi + 0,90).

Come sopra detto, il provvedimento in oggetto è già in vigore dal 06 novembre 2020.

Conseguentemente:

• per quanto riguarda il prestito da soci, da tale data, gli interessi non potranno essere conteggiati in misura superiore al 2,90 per cento;

• per quanto riguarda la corresponsione dei dividendi, a partire dalla data del 06 novembre 2020, l’assemblea ordinaria dei soci, in sede di destinazione dell’utile di esercizio, potrà deliberare una remunerazione massima fino al 2,90 per cento del capitale sociale versato pro rata temporis, fino alla data di chiusura dell’esercizio, ed eventualmente rivalutato ex art. 7, L.59/92.

Per i dividendi deliberati dal 17 luglio 2020 al 05 novembre 2020, ancorché pagati o accreditati successivamente, deve essere applicato il limite massimo del 3,40 per cento.

Ricordiamo anche che il comma 6, art.4, L. 31 gennaio 1992, n.59 prevede la possibilità di una ulteriore maggiorazione, in misura non superiore al 2%, della remunerazione del capitale sociale dei soci sovventori, mentre il comma 7, art.5, L. 59/92 stabilisce che ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione del proprio capitale investito maggiorata del 2%.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’art.7, L.59/92, una ulteriore quota degli utili di esercizio può essere destinata alla rivalutazione gratuita dell’importo versato ed eventualmente già rivalutato delle quote e delle azioni dei soci cooperatori e sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall’Istat.