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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2020

Rinvio dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo

Come noto, i limiti concernenti il patrimonio, il fatturato e il numero degli addetti, il superamento di uno dei quali determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, sono stati negli ultimi anni oggetto di numerose variazioni del Legislatore.

 

L’attuale versione dell’articolo 2477 c.c., a tale riguardo, recita nel modo seguente:

“La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

 

Anche i termini entro i quali le imprese interessate avevano l’obbligo di rispettare le relative disposizioni sono stati oggetto di ripetuti rinvii, che attualmente sono stati fissati entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (art. 51-bis del d.l. 34/2020, con il quale si rinvia di fatto alla primavera del 2022 l’obbligo da parte delle SRL e delle società cooperative di nominare l’organo di controllo.