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Ed. Marzo 2021

SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - Fissati i CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per l’affidamento - In vigore dal 18 giugno 2021

Sono stati pubblicati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati, che sono parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.

1) Con questo Decreto viene ulteriormente implementato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” meglio noto come Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), previsto dall’art. 1, commi 1126-1128 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e approvato con Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008.

Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) ha come obiettivi, attraverso l’unione delle esigenze di sostenibilità e dell’interesse all’acquisto di beni e servizi:

- l’efficienza energetica e il risparmio nell’uso delle risorse, in particolare la riduzione delle emissioni di CO2,

- la riduzione dell’uso di sostanze pericolose e della produzione di rifiuti.

Il Piano individua 11 categorie di prodotti e servizi di interesse prioritario per volume di spesa e per impatti ambientali (arredi; edilizia; gestione dei rifiuti; servizi urbani e al territorio; servizi energetici; elettronica; prodotti tessili e calzature; cancelleria; ristorazione; servizi di gestione degli edifici; trasporti) rispetto ai quali definire “criteri ambientali minimi”, ossia requisiti di natura ambientale collegati alle diverse fasi della procedura di appalto (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell’appalto) da internalizzare nelle ordinarie procedure di acquisto pubblico.

Inoltre, il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti pubblici), ha previsto con l’art. 34 (commi 1 e 2) l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale” da parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP.

2) Con due distinti decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 e del 18 ottobre 2016, sono stati adottati, rispettivamente i «Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene» e i «Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti», che ora vengono entrambi abrogati dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del 29 gennaio 2021.

3) Con questo nuovo decreto del 29 gennaio 2021, come stabilito all’articolo 1, vengono adottati, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) i criteri ambientali minimi per i seguenti servizi e forniture:

a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;

c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;

d) detergenti per l'igiene personale;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale (ALLEGATO 1);

f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario (ALLEGATO 2).

Per ciascuno di essi, all’articolo 2, vengono fornite le seguenti specificazioni:

a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed  esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;

c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;

d) detergenti per l'igiene personale:  saponi, sia in forma liquida che solida;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per  l'igiene personale;

f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Queste nuove norme entreranno in vigore il 18 giugno 2021 (dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

I criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti con il nuovo decreto - come sottolinea il Ministero dell’Ambiente - si prefiggono, come principali obiettivi ambientali, quelli della riduzione delle sostanze pericolose e dell’efficienza nell’uso delle risorse, inclusa l’energia, con un’attenzione verso la formazione green dei lavoratori.

Le nuove regole per i servizi di pulizia prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, l’uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel.

L’uso dei detergenti e dei disinfettanti, inoltre, sarà razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze “green”, per ridurre al minimo l’impatto ambientale delle attività di pulizia o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro.

Le macchine che saranno usate per tutte queste attività dovranno rispondere, secondo i CAM, a criteri di ecodesign e dovranno essere più efficienti nell’uso delle risorse idriche ed energetiche.

Altrettanta attenzione dovrà essere riservata a quei prodotti ausiliari per l’igiene come gli elementi tessili in microfibra piatti, che, sulla base di evidenze scientifiche, siano in grado di ridurre il consumo di acqua e di detergenti del 95%.

Nel caso di servizi resi presso edifici ed ambienti ad uso sanitario, per assicurare una migliore qualità generale del servizio, fondamentale anche per ridurre le infezioni correlate all’assistenza, i criteri specifici sono stati individuati in condivisione con il ministero della Salute.

4) Con l’entrata in vigore del decreto tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno affidarsi ad aziende di pulizie che rispettino questi criteri e prevederli nei relativi bandi pubblici per le gare d’appalto.

A tale proposito, ricordiamo che la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 972 pubblicata il 3 febbraio 2021, ha sancito che per gli affidamenti che prevedono l’obbligo di applicare i criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante non solo è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma deve altresì procedere secondo le modalità attuative ed i criteri minimi fissati dai rispettivi decreti ministeriali.

Le fattispecie alternative ivi rappresentate (nel caso specifico Allegato 1 e Allegato 2) non rappresentano soltanto “modelli ideali” di perseguimento degli obiettivi, bensì sono i soli modelli concreti che le Amministrazioni possono e devono utilizzare.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Per un approfondimento dal Ministero dell’Ambiente clicca qui.