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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2019

Sicurezza lavoro e responsabilità

La sentenza della Corte di Cassazione n. 25977/2019 affronta il tema delle responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza, particolarmente nelle strutture aziendali complesse.

 

Come noto, l'art. 16 D.Lgs. 81/2008 prevede la possibile delega di funzioni, ma questa non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

 

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, la vigilanza del datore di lavoro non può avere come oggetto “la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni” che la norma affida al garante, riguardando invece “la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato”: pertanto, viene operata una  netta distinzione dell'obbligo del delegante rispetto a quello del delegato, al quale ultimo sono trasferite le competenze attinenti alla gestione del rischio lavorativo, mentre non spetta al delegante il controllo, istante per istante, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

 

Sicuramente il datore di lavoro è responsabile delle violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori solo se queste derivano “dalle scelte gestionali di fondo ovvero dall'inadeguatezza del modello di controllo, anche in considerazione delle necessità di adattamento di questo nel tempo” (il riferimento è al modello organizzativo previsto dall'art. 30, c. 4 D.Lgs. 81/2008).