Anche al fine di sgombrare il campo da alcuni dubbi interpretativi sorti dopo le più recenti modifiche legislative sugli organi di vigilanza nelle società, può essere utile riprendere il tema e declinarlo in particolare nell’ambito delle società cooperative.
La disciplina relativa all'organo di controllo tradizionale ha segnato, con la riforma societaria del 2003, il compimento di un processo normativo iniziato con il d.lgs 220/02.
Senza ricostruirne i passaggi intermedi, e venendo direttamente alla situazione che si è determinata in conclusione, oggi le funzioni attribuite all'organo di controllo in cooperativa sono identiche a quelle previste per le SPA e per le SRL. Lo specifico obbligo di riferire all'assemblea di bilancio sulla congruità tra gestione e scopo mutualistico (art. 2545 cod. civ.) e di dare conto delle determinazioni assunte rispetto all'ammissione di nuovi soci (art. 2528, comma 5), non sono altro che opportune precisazioni dei doveri di controllo che la disciplina generale attribuisce all’organo di controllo.
Attualmente i sindaci di cooperative devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali propri di chi ricopre tale funzione nelle società di capitali, e cioè almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non sono in possesso di tale iscrizione, devono essere scelti tra le categorie professionali individuate dall'articolo 2397, comma 2. Tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti se al collegio è attribuita, nei casi in cui ciò sia possibile (cioè nel caso in cui la società non sia tenuta al bilancio consolidato), anche la funzione di revisione legale dei conti (articolo 2409-bis, comma 2).
Restano diversi i presupposti di obbligatorietà della presenza dell’organo di controllo nell'organizzazione sociale.
Da questo punto di vista occorre richiamare preliminarmente il dettato dell’art. 2519, in base al quale: a) “alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”; b) “l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”.
Ai sensi dell’articolo 2543, “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”.
Ciò significa che tale obbligo si configura “se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni” (= 120.000 euro) o “se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis”.
I limiti indicati dal primo comma articolo 2435 bis sono :
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: almeno 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: almeno 50 unità.
Per completezza, va detto che le coop in regime di SPA hanno comunque l’obbligo di munirsi del Controllo contabile (Revisore o società di revisione); a norma dell’art. 2409-bis, la Cooperativa può liberamente optare per il cumulo del controllo contabile in capo al collegio sindacale (Controllo di gestione + Controllo contabile), se ne ricorrono i presupposti di legge (in tale caso tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili).
Nel caso che la cooperativa (in regime di s.r.l. o di s.p.a.) debba (o voglia, per scelta discrezionale dell’assemblea dei soci) nominare l’organo di controllo, può optare per il Sindaco unico in alternativa al Collegio Sindacale?
Anche per rispondere a questa domanda le cooperative debbono fare riferimento alla disciplina delle SRL o delle SPA applicando il filtro della compatibilità.
E pertanto quando sussistono i presupposti in presenza dei quali la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, alle cooperative di tipo S.p.A. deve applicarsi la disciplina del collegio sindacale contenuta nell’art. 2397 c.c., mentre alle cooperative di tipo S.r.l. deve applicarsi il contenuto del nuovo art. 2477 c.c. (possibilità del Sindaco Unico).
Infatti, come ormai chiarito anche dal Consiglio Nazionale del Notariato, non si ricava alcun argomento che escluda l’applicabilità delle disposizioni introdotte dalla legge 183/2011 e dal d.l. 5/2012 alle società cooperative.
Andando alle conclusioni operative:
- le società cooperative, indipendentemente dal quadro normativo di riferimento (SPA o SRL) sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo solo qualora perfezionino le condizioni previste dall’articolo 2477 o emettano strumenti finanziari non partecipativi;
- la cooperativa che fa riferimento al quadro delle SRL:
- qualora non siano presenti le condizioni previste dall’articolo 2477 o non emetta strumenti finanziari non partecipativi, non è obbligata a nominare l’organo di controllo, né il revisore legale dei conti (la nomina può essere frutto di scelta statutaria);
- qualora sia presente una delle condizioni previste dall’articolo 2477 o abbia emesso strumenti finanziari non partecipativi, deve nominare un sindaco unico o un revisore. In tal caso, la scelta di istituire il collegio sindacale può essere compiuta in base a norma statutaria.
Come già detto, il sindaco unico o i componenti del collegio debbono essere revisori legali dei conti se ad essi è attribuita, nei casi in cui ciò sia possibile (cioè nel caso in cui la società non sia tenuta al bilancio consolidato), anche la funzione di revisione contabile.
In caso di scelta a favore dell’organo monocratico, nominare un sindaco o un revisore nelle SRL (anche cooperative) non produce gli stessi risultati. Al sindaco possono essere attribuite sia le funzioni di revisione legale dei conti (art. 14 d.lgs 39/2010), sia le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.).
Al revisore è invece possibile affidare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato. Una massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 124/2012) tende a dare un’interpretazione diversa, nel senso di ammettere la possibilità che anche il revisore (o la società di revisione) possa esercitare ambedue le funzioni. Nonostante l’autorevolezza della fonte, è preferibile non confondere i due istituti e scegliere la figura del sindaco qualora si intenda cumulare su uno stesso soggetto funzioni plurime.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta quindi opportuno che le cooperative SRL, i cui collegi sindacali debbano essere rinnovati a seguito della prossima assemblea di bilancio, verifichino la loro condizione rispetto alle novità introdotte ed eventualmente programmino la correzione dei loro statuti per introdurre la figura del sindaco unico o del revisore. Occorre prestare attenzione a questo passaggio, perché un errore nella composizione potrebbe provocare l’illegittimità degli atti decisi o eseguiti dall’organo di
controllo (anche di quelli dove è risultato decisivo l’apporto dello stesso).
Va sottolineato che le norme statutarie possono essere formulate contemplando anche la doppia opzione, in modo tale che l’assemblea abbia la facoltà, in sede di conferimento dell’incarico, di scegliere tra collegio sindacale e sindaco unico.
Infine la norma di cui all’articolo 2397, comma 1, secondo la quale è necessario designare due sindaci supplenti ha senso in presenza di un collegio sindacale, non laddove vi sia un sindaco unico. Allo stato attuale, pur non essendo esplicitamene esclusa la possibile designazione di un sindaco supplente, sembra prevalere la tesi della impossibilità di procedere per tale via.