info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Novembre 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2016

Soci e dipendenti nelle cooperative sociali

 

Da parte di una cooperativa ci è stato posto il seguente quesito:  la Cooperativa ha un tot di dipendenti, e avremmo bisogno di sapere, tra questi, quanti devono essere soci affinché mantenga lo status di Cooperativa sociale.

 

Ecco la risposta.

 

I soci delle cooperative sociali possono essere:


- soci ordinari, che condividono le finalità della cooperativa e ne organizzano l’attività;


- soci lavoratori, che condividono le finalità della cooperativa, prestano in essa attività lavorativa e vengono retribuiti secondo le regole del Contratto  Collettivo Nazionale di riferimento;


- soci volontari che condividono le finalità della cooperativa, contribuiscono alla realizzazione dei suoi obiettivi attraverso prestazioni d’opera che non vengono remunerate, ad eccezione di un rimborso spese, le cui caratteristiche devono essere determinate in Assemblea; costoro non possono superare, nel numero, la metà dei soci complessivi;


- soci sovventori, persone fisiche o giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative. Il legislatore non prevede alcun limite al riguardo; tuttavia è da ritenersi impossibile costituire una cooperativa sociale in cui la totalità o quasi dei soci siano persone giuridiche, perché verrebbe snaturata della sua funzione primaria di tipo prettamente mutualistico e sociale. 

 

Oltre a conseguire lo scopo specifico previsto dalla legge 381/1991, anche le cooperative sociali perseguono uno scopo mutualistico ai sensi dell’art. 2511 c.c.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi (art. 2521 c.c.)

Pertanto in una cooperativa sociale il cui scambio mutualistico è di lavoro, se lo statuto lo contempla,  possono operare soci lavoratori o dipendenti assunti con normale contratto di lavoro.

In entrambi i casi si fa riferimento ad un Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) se siamo un presenza di lavoro prestato in forma subordinata. 

Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. 

 

Quanto al rapporto numerico (nell’ambito dei lavoratori) tra soci e non soci, non esiste una norma che prescriva una proporzione obbligatoria o limiti precisi.

Vale il principio generale per cui – come dire – il socio è “la regola” e il non socio è “l’eccezione” (come già abbiamo visto sopra, lo statuto “può prevedere” – come no -  che la società svolga la propria attività anche con terzi).

Intanto, anche se le cooperative – ONLUS di diritto – sono considerate a mutualità prevalente, è opportuno che anche per esse si rispetti il criterio di cui alla lettera b) dell’art. 2513 del codice civile, previsto per le cooperative a mutualità prevalente (“ il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”).

Ad ogni modo il calcolo della misura di detta prevalenza va documentato nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i suddetti parametri.

Significativo poi – per un’ interpretazione di tipo sistematico – che, a proposito delle cosiddette cooperative sociali di tipo b), la legge 381/1991 (art. 4) prescriva che le persone svantaggiate, che  costituiscono almeno il trenta  per  cento  dei  lavoratori  della  cooperativa, devono “compatibilmente con il loro  stato  soggettivo,  essere  socie  della cooperativa  stessa”.

 

Se ne deve concludere che la presenza di lavoratori soci va motivata già in sede di assunzione (spiegando perché la persona non è ammessa a socio) e poi annualmente in sede di bilancio, nell’ambito delle informazioni contenute nella nota integrativa. La persona incaricata a compiere la revisione (di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6/12/2004) sul punto può chiedere chiarimenti e formulare osservazioni che potrebbero anche incidere in sede di conclusione della revisione stessa.