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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Marzo 2021

SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA ARTIGIANA - Riconoscimento dei requisiti per l’iscrizione nella Gestione previdenziale artigiana

L’INPS, con la circolare n. 29 del 17 febbraio 2021, fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana.

L’attività dell’impresa artigiana può infatti svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare il prestatore d’opera socio di una società cooperativa come artigiano, fatto da cui consegue l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia nello statuto associativo, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell’oggetto sociale dell’attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.

Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Al fine di poter procedere con l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, l’INPS rende noto che è in corso di rilascio una procedura di automazione della procedura di iscrizione di tali soggetti alla suddetta Gestione inviate dall’Albo delle imprese artigiane.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 29/2021 clicca qui.