I soci lavoratori che rivestono anche la qualifica di amministratore unico devono essere assicurati presso l’INAIL. Su richiesta dell’Albo Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l’INAIL ha emesso un parere ribadendo che la figura di socio lavoratore è preminente nei confronti di quella dell’amministratore unico in virtù della “dipendenza funzionale” che accomuna il socio al lavoratore subordinato. Confermata la tutela assicurativa per il socio - amministratore unico che svolge attività manuale. In tal caso è prevalente la figura del socio indipendentemente dalle attività della società.
L’incertezza era dettata dal fatto che i soci lavoratori devono essere assicurati come previsto nell’art. 4, comma 7 del D.P.R. 30.6.65 n. 1124, mentre per gli amministratori unici è prevista l’esclusione dall’applicazione della circolare INAIL n. 32/2000, esplicativa dell’assicurazione dei parasubordinati come definiti dal D. Lgs. 38/2000, successivamente ribadita con circolare n. 22/2002.