Ci è stato posto da una cooperativa un quesito in ordine alla possibilità di attivare un rapporto di lavoro a tempo determinato con un “socio speciale” e ci è parso utile ripetere la risposta anche qui su Infolega.
Di norma lo statuto prevede quanto segue (controllate se è così anche nel vostro caso).
“La delibera di ammissione dell’organo amministrativo stabilisce:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura anche inferiore rispetto a quanto previsto per i soci ordinari.
I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 del presente statuto.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l’organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini, le modalità e le conseguenze previste dall’articolo 13”.
Pertanto:
- nel limite massimo stabilito dalla legge (cinque anni) la cooperativa può (anzi deve) stabilire la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale
- alla scadenza, in assenza di problemi, si procede alla delibera di ammissione in qualità di socio ordinario (in pratica, si trasforma la natura dell’associazione e si stabilizza l’adesione del socio), in caso diverso si procede all’esclusione da socio
- l’esclusione da socio può anche intervenire prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento per le stesse ragioni (generalmente gravi) previste per l’esclusione del socio ordinario.
L’ipotesi in esame era quella di ammettere una persona come socio, inserendolo nella categoria dei soci speciali e fissando in due anni la durata del periodo di formazione o inserimento.
Occorre premettere che di regola il socio speciale può essere tranquillamente assunto a tempo indeterminato, poiché comunque il suo rapporto di lavoro seguirà le vicende del rapporto sociale: questo vale in genere per il socio lavoratore ma ancor di più e sicuramente per il socio speciale, cioè a dire che se non prosegue il rapporto associativo si interrompe anche il rapporto di lavoro.
L’eventuale scelta del contratto di lavoro a tempo determinato, magari coincidente con la durata del periodo di formazione o inserimento, non pare comunque contravvenire a qualche norma specifica, e potrebbe essere motivata dalla comune volontà delle parti di far coincidere esplicitamente la durata del rapporto di lavoro con lo svolgimento della formazione / inserimento, fatta salva l’auspicabile prospettiva del buon esito di tale periodo e perciò del successivo consolidamento del rapporto (sia sociale sia di lavoro). In quest’ultimo caso (contratto a tempo determinato) è consigliabile scrivere le motivazioni proprio così, esplicitamente, nella domanda di ammissione a socio, nella delibera di ammissione e nello stesso contratto: ciò ad evitare che qualcuno possa – viceversa – trarne l’interpretazione opposta, cioè che la cooperativa di fatto abbia già in animo di cessare comunque ed in ogni caso il rapporto associativo e di lavoro al termine del periodo.