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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2023

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI E OBBLIGO DI COPERTURA PERDITE

In sede di chiusura dei bilanci 2022 tornano 2 deroghe di grande importanza, introdotte prima a causa del Covid e poi della guerra in Ucraina: la sospensione degli ammortamenti e la sospensione degli obblighi di copertura della perdita d’esercizio.

Anche il bilancio 2022, così come il 2021, è caratterizzato da rilevanti deroghe ai principi contabili normalmente applicati. È possibile, infatti:

  • sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti non solo del 2022, ma anche del 2023;
  • evitare di ridurre la perdita dell’esercizio 2022 entro l’esercizio successivo e di convocare l’assemblea "senza indugio", rimandando gli interventi al 5° esercizio successivo.

Per quanto riguarda il 1° intervento, è stata concessa la medesima sospensione degli ammortamenti prevista dall’art. 60, cc. da 7-bis a 7-quinquies D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), anche per gli esercizi 2022 e 2023 (per i soggetti solari).
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 198/2022), con l’art. 3, c. 8, ha esteso la possibilità di sospendere gli ammortamenti in tutto o in parte anche per l’anno 2023: il 2022 era, infatti, già stato inserito dal decreto Sostegni-ter - art. 5-bis, c. 1, lett. a) D.L. 4/2022.
È possibile, pertanto, prevedere una pianificazione alla sospensione degli ammortamenti già certa sia per l’anno 2022 che per l’anno 2023.
I cespiti oggetto della sospensione possono essere sia le immobilizzazioni immateriali sia materiali: singole, come classe, come totalità dei cespiti.
La sospensione implica la necessità, ove possibile, di prolungare il piano di ammortamento e la necessità di darne indicazione nella nota integrativa, o in calce al bilancio per le microimprese, specificando le motivazioni della riduzione, l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio.
Come ha chiarito la circolare n. 2/2021 di Assonime, è possibile ridurre gli ammortamenti a discrezione del redattore del bilancio, onde evitare una potenziale perdita d’esercizio o a causa di una riduzione dei benefici attesi o una riduzione dell’utilizzo del bene o una riduzione dei ricavi.
Se si opta per una sospensione parziale o totale degli ammortamenti, è necessario destinare a una riserva indisponibile, pari all’ammortamento non effettuato, utilizzando nell’ordine:

  • quota parte dell’utile d’esercizio;
  • ove non sufficiente, riserve di utili o altre riserve disponibili;
  • ove non sufficienti, utili futuri.

La sospensione degli ammortamenti può essere prevista da un punto di vista sia civilistico, sia fiscale o anche solo civilistico. Dal punto di vista fiscale, infatti, è concessa la possibilità di dedurre la quota d’ammortamento ai fini Ires/Irpef/Irap anche senza l’imputazione a conto economico; pertanto, è possibile che si generi fiscalità differita.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di derogare alle disposizioni che prevedono la copertura della perdita d’esercizio, l’art. 3, c. 9 D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) ha modificato l’art. 6 D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), inserendo la data del 31.12.2022 (al posto della precedente data del 31.12.2021). Le disposizioni a cui si deroga sono:

  • riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3;
  • riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale;
  • causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Queste discipline non si applicano fino al 5° esercizio successivo. In altri termini, è possibile non ridurre la perdita entro l’esercizio successivo e non convocare l’assemblea senza indugio e rimandare gli interventi al 5° esercizio successivo, che nel caso della perdita d’esercizio 2022 sarà la convocazione dell’assemblea dei soci nell’estate 2028 per chiudere l’esercizio 2027.
Tuttavia, occorre porre attenzione se le deroga alla copertura della perdita è già stata applicata negli esercizi precedenti, ossia nel 2020 e nel 2021.
La perdita generatasi nel 2020 dovrà essere coperta in sede di convocazione dell’assemblea dei soci nel 2026 per approvare il bilancio 2025, mentre quella del 2021 in sede di convocazione dell’assemblea dei soci nel 2027 per approvare il bilancio 2026.

Di tutte le deroghe fruite negli anni passati e nell’esercizio 2022 è necessario dare indicazione distintamente in nota integrativa con specificazione in appositi prospetti della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.