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Ed. Marzo 2023

STRUTTURE "AMOVIBILI" E STRUTTURE "TEMPORANEE" - Dal Consiglio di Stato i chiarimenti sulle differenze - Struttura amovibile non significa opera temporanea

La qualificazione di opere edilizie come “amovibili”, utilizzata dalle Amministrazioni nel caso di specie per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti, non consente di attribuire automaticamente agli stessi interventi costruttivi il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio. Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sezione Settima) nella sentenza 11715/2022 pubblicata il 30 dicembre 2022, ribadendo che la qualificazione di “amovibile” non coincide necessariamente con il concetto di “stagionalità” e che le strutture amovibili non sono necessariamente temporanee.
Il fatto che un manufatto si caratterizzi per essere facilmente amovibile, non lo qualifica in maniera automatica come struttura stagionale.
Una struttura amovibile è un manufatto che può essere rimosso facilmente e in poco tempo. Per capire se una struttura amovibile è anche temporanea, bisogna quindi valutare il reale utilizzo nel tempo cui è destinata.
Nel caso sottoposto all'esame di Palazzo Spada, il titolare di uno stabilimento balneare aveva presentato al comune una SCIA per regolarizzare i propri manufatti in legno realizzati, originariamente, sulla base di un permesso di costruire rilasciato nel 2012 con l'ok della Soprintendenza.
Ma quest'ultima, attivata dal Comune per la compatibilità paesaggistica, riteneva che il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica non siano più validi perché sarebbero riferite a un permesso di costruire con limitazione stagionale, relativo a manufatti da rimuovere a fine stagione. Ciò in virtù del fatto che tali strutture venivano appunto definite "amovibili" nella documentazione.
Le opere, al contrario, sono rimaste sul posto e, secondo la Soprintendenza, sono prive dei permessi necessari e non è quindi possibile autorizzare nuovi interventi.
Il gestore del lido ha sottolineato che le autorizzazioni hanno una validità annuale e non stagionale e che la Soprintendenza può solo pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica, ma non può determinare se una struttura amovibile è temporanea o no perché oltrepasserebbe le sue competenze.
Il gestore del lido ricorreva quindi al Tar Puglia, che gli dava ragione, annullando la nota della Soprintendenza sulla base di due ordini di considerazioni:
 quella secondo la quale il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune dovevano considerarsi caratterizzati da una valenza annuale e non stagionale, non comparendo tale ultima limitazione in nessuno dei due provvedimenti;
 quella per cui, in ogni caso, la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere il suo parere ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto intervento di modifica nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico e non sarebbe potuta giungere alla pronuncia di improcedibilità della pratica sulla base di un riesame della portata dei titoli rilasciati da altro ente (il Comune) se non travalicando le proprie competenze.
La Soprintendenza ricorreva quindi al Consiglio di Stato, che però confermava la tesi del Tar Puglia, la quale "ha evidenziato con precisione tutti gli elementi che hanno fatto ragionevolmente propendere per una pronuncia di accoglimento dell’originario gravame".
Il Consiglio di Stato ha osservato che le strutture amovibili, seppure inizialmente intese dalla Soprintendenza come “stagionali”, sono state successivamente considerate “annuali” negli atti di autorizzazione delle attività rilasciati dal Comune. Da tali atti emerge, infatti, una prospettiva di utilizzo economico del sito più ampia e non limitata alla stagione estiva.
Ma, soprattutto, la qualificazione delle opere in questione come “amovibili” utilizzata dalle Amministrazioni per dimostrare la natura esclusivamente temporanea e quindi stagionale dei manufatti in questione, non consente, in realtà di attribuire automaticamente agli interventi costruttivi de quibus il carattere di opere destinate a permanere sui luoghi di causa solo nella stagione estiva, riferendosi più semplicemente ai manufatti che, in contrapposizione a quelli “non facilmente amovibili”, non dovranno essere necessariamente rimossi alla scadenza della concessione, ma passeranno nella proprietà del demanio.

Per consultare il testo della sentenza 11715/2022 clicca qui.