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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Dicembre 2018

Tempo determinato e somministrazione: le regole a regime

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ha fornito le prime indicazioni interpretative in materia di contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in data 5 novembre 2018 ha pubblicato un approfondimento in merito alle prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la succitata circolare per quanto concerne la corretta applicazione della nuova disciplina in materia di somministrazione di lavoro.

Per quanto attiene ai tempi determinati, si ricorda che dal 31.10.2018 è terminato ufficialmente il periodo transitorio durante il quale i datori di lavoro potevano continuare ad applicare le disposizioni previgenti per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018., e pertanto attualmente trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla riforma.

 

Si rammenta perciò quanto segue:

  • la durata del contratto a termine non può essere superiore a 12 mesi nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la tipologia “acausale”; non potrà, invece, superare la durata di 24 mesi se comprensivo di una delle causali previste dalla normativa (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività aziendale; per la sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività);
  • il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore, pur considerando la successione di più contratti, non potrà superare un totale complessivo di 24 mesi, pena la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato;
  • la proroga è consentita soltanto se la durata complessiva dei rapporti è inferiore ai 24 mesi; possono essere effettuate al massimo 4 proroghe e il contratto può essere prorogato liberamente, nel caso in cui il totale complessivo della sua durata non oltrepassi il limite di 12 mesi; se con la proroga il contratto va oltre questa soglia, è obbligatorio apporvi una causale che la giustifichi;
  • se un contratto viene prorogato per più di 4 volte, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga;
  • il rinnovo di un contratto a termine può avvenite solo in presenza di uno dei seguenti elementi:
    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; ad ogni rinnovo il datore di lavoro è tenuto a giustificare ogni volta l’esistenza della data di termine del rapporto, indipendente dalla sua durata (che non può comunque superare un totale di 24 mesi previsto).