info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Dicembre 2023
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2019

Trasferimento d'azienda, diritti dei lavoratori e fondo di garanzia

L’articolo 2112 c.c., rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda” prevede una serie di tutele per i dipendenti; i primi due commi dell’articolo 2112 c.c. così dispongono: «1. In caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro».

 

La protezione dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimento d’azienda è stata poi oggetto della direttiva n. 23/2001/CE e le conseguenze dell’applicazione della predetta disciplina, nei casi di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/82, sono state esposte nella circolare INPS n. 74 del 15/7/2008.

 

Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia e del nuovo contesto normativo di riferimento, anche in una prospettiva di deflazione del contenzioso e per assicurare uniformità di condotta, l’INPS ha emanato il messaggio n. 2272 del 14 giugno 2019, con il quale impartisce le indicazioni riepilogative sulle modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d’azienda.