info legacoop liguria

info legacoop liguria
logo info legacoop liguria
news sito aggiornato a Novembre 2024
La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Agosto 2015

Unitarietà della quota

Ai sensi dell’articolo 2525 del Codice Civile “il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro” e “ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma”.

 

Dalla stessa dizione letterale si deduce il principio di unitarietà della quota, in contrapposizione alla pluralità delle azioni, di cui uno stesso socio cooperatore può essere titolare: principio del resto unanimemente affermato dalla dottrina con riferimento alle società a responsabilità limitata.

 

Infatti, “ una coop - s.r.l., se decide di rappresentare le partecipazioni di cooperazione in quote, non può incorporarle in titoli né può consentire ad uno stesso socio di possederne una pluralità, stante sia la riformulazione della disciplina specifica della cooperativa (cfr. specialmente gli artt. 2525 e 2530 c.c. ), sia, soprattutto, la stessa nozione legale di quota ricavabile dall’intero diritto societario, secondo la quale la quota rappresenta la misura (e non già l’unità di misura, rappresentata invece dall’azione) della partecipazione sociale”. Vedi   http://goo.gl/99p0xU