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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Settembre 2014

Utili ai soci finanziatori: novità

In sede di conversione in legge del decreto legge 66/2014, all’art. 3, comma 1, Legge n. 28/99 è stato inserito l’esplicito riferimento ai “soci cooperatori”.

In tal modo, viene confermato il divieto di distribuire utili a detti soci finché non siano state ricostituite le riserve indivisibili utilizzate a copertura delle perdite, pena la perdita dei benefici fiscali, ma i predetti benefici non vengono meno se la distribuzione di utili viene effettuata a favore di soci finanziatori.

Nella precedente formulazione si vietava alle cooperative qualsiasi distribuzione di utili fino all'avvenuto ripristino delle riserve, con la sola eccezione della destinazione obbligatoria del 3% ai Fondi mutualistici: tale obbligo generalizzato penalizzava impropriamente i soci finanziatori delle imprese cooperative, anche laddove vi fosse un’adeguata dotazione patrimoniale.

L'obbligo di ricostituzione delle riserve continua a essere vincolante per le cooperative che intendono devolvere utili ai soci cooperatori a titolo di dividendo, di rivalutazione di quote o azioni, oppure di ristorni attribuiti come riparto dell'utile: tali vincoli, peraltro, operano  solamente se, per la copertura di perdite, sono state utilizzate riserve non tassate.