Con ordinanza n. 14510 del 28 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha riaffermato che “il diritto alla liquidazione del TFR del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro. La rinuncia del lavoratore è radicalmente nulla, ai sensi del comma secondo dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore è non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuate “.
La Cassazione, con questa pronuncia, conferma un principio già stabilito con sentenza n. 4822 del 2005 già confermata con la sentenza n. 23087 del 2015.