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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Aprile 2018

Come distinguere un contratto d'appalto da una prestazione di mera mano d’opera?

Già pubblicammo su Infolega un articolo di commento ad un’ordinanza della Corte di Cassazione sull’argomento (31/08/2017).

 

Con ordinanza depositata in data 17/01/2018, la Corte di Cassazione si è ulteriormente espressa, confermando l’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza dell’eterodirezione quale elemento distintivo ai fini della genuinità del contratto di appalto ex art. 1655 c.c.

 

Nel confermare infatti in ogni caso l’orientamento secondo cui si è in presenza di appalto laddove si verifichi la contestuale presenza dell’assunzione del rischio da parte dell’appaltatore e la cosiddetta eterodirezione, il pronunciamento della Cassazione pone in rilievo la seconda e, quindi, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte dell’appaltatore medesimo nei confronti dei propri lavoratori impiegati nell’appalto.

 

Secondo la Suprema Corte, “(…) per aversi appalto, non è indispensabile che l’appaltatore sia munito dei requisiti che identificano l’imprenditore. (…) L’organizzazione di mezzi può infatti essere predisposta anche per l’esecuzione, occasionale, di un singolo contratto di appalto, non richiedendo, in conseguenza, l’esercizio in forma professionale dell’attività dell’appaltatore (…)”.

 

In definitiva, assume preminente rilevanza la verifica del soggetto che impartisce gli ordini organizzativi sui lavoratori: l’appaltatore non solo organizza, ma anche dirige i lavoratori, che impiega nell’esecuzione dell’appalto.

 

Infine, per la Suprema Corte grava sull’appaltatore l’onere di provare la genuinità dell’appalto.