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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Luglio 2016

Sanzionato il contribuente se il commercialista non presenta la dichiarazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016, ha statuito che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione stessa a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.

 

Di conseguenza, è legittima l’irrogazione delle sanzioni al contribuente per mancato tempestivo deposito della dichiarazione medesima.

 

L'art. 5, D.Lgs. n. 472/1997 - così come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016 - dispone che nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Pertanto, non è necessaria la consapevolezza dolosa del porre in essere il comportamento sanzionato, essendo sufficiente una mera negligenza.

 

Gli obblighi tributari, relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture, non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione.

 

Quando il contribuente si rivolge, a tal fine, ad un intermediario abilitato per la compilazione e trasmissione telematica del modello, è suo preciso obbligo far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata, nonché tempestivamente presentata.

 

Solo se vi è stato un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare l’inadempimento dell’incarico ricevuto, il contribuente potrà eventualmente andare esente.