La Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro ha confermato che deve essere designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle società cooperative dove siano presenti soltanto soci lavoratori.
E’ quanto affermato nell’interpello n. 16 del 25 ottobre 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Regione Marche, alla luce del fatto che in base all’Accordo nazionale sottoscritto dalle parti sociali, in generale i soci, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari non possono essere né eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori.
Il Ministero ricorda che in “tutte le aziende, o unità produttive” deve essere eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e che l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.