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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2019

Verifica fiscale e motivazioni

Poiché l’art. 12 della Legge 212/2000 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) prevede che, quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato, tra l'altro, delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda, è stato sollevato il quesito se il mancato rispetto delle previsioni della norma sopra richiamata possa inficiare l'eventuale e conseguente avviso di accertamento.


Sull'’argomento è intervenuta l’ordinanza 9.11.2018, n. 28692 della Corte di Cassazione.

 

Secondo la Suprema Corte, se gli ufficiali verificatori omettono di indicare al contribuente i motivi per i quali la verifica è iniziata, giustificando l'accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore di appartenenza, ritenuto di particolare interesse, non si determina automaticamente la nullità dell'accertamento, poichè tale sanzione non è espressamente prevista dall’articolo di legge.


Il contribuente deve provare il concreto pregiudizio che da tale omissione gli sia derivato.

 

Esistono costanti precedenti di sentenze della Cassazione, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, secondo le quali l'inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura solo se ciò sia espressamente previsto dalla legge, mentre negli altri casi occorre valutare, anche alla luce della giurisprudenza europea, se la prescrizione normativa si riferisca a una formalità essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato e se la violazione si traduca in una mera irregolarità dell'atto o se sia idonea a determinarne l'invalidità.