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La rivista online di Legacoop Liguria
Ed. Febbraio 2020

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Con l’entrata in vigore, in data 25/12/2019, dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito, con successive modificazioni, nella legge n. 157/2019, sono state introdotte nuove misure di contrasto all’illecita somministrazione di manodopera, comportanti gravosi incombenti e conseguenze per i soggetti coinvolti nella commessa.

 

Tale articolo modifica, in particolare, le regole su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e decorre dall’appena trascorso 01/01/2020.

 

In estrema sintesi, le nuove regole introdotte in materia di ritenute fiscali, prevedono l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute stesse dei lavoratori occupati nei singoli appalti, con distinte deleghe di pagamento, per gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00 ad un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo di beni strumentali  di proprietà dello stesso.

 

Compito del committente sarà quello di verificare l’avvenuto versamento delle ritenute da parte degli appaltatori, subappaltatori o affidatari di opere o servizi, nonché la coerenza con i dati trasmessi.

 

Un aspetto importante è rappresentato dal fatto che qualora sia maturato il diritto dell’impresa appaltatrice o affidataria a ricevere il corrispettivo, e questa, o l’impresa subappaltatrice, non abbiano adempiuto all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento e dei dati relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, ovvero nelle ipotesi di mancato o insufficiente versamento delle ritenute da parte delle stesse, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

 

Gli obblighi previsti dall’art 4 della legge di conversione n. 157/2019 non trovano però applicazione qualora le imprese appaltatrici, subappaltatrici comunichino al committente con allegazione di relativa certificazione, che viene resa disponibile da parte dell’agenzia delle Entrate alle singole imprese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio con versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultati dalle stesse dichiarazioni;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, imposta regionale delle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.0000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non trovano però applicazione per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia ancora intervenuta decadenza.

 

Ferma restando la “possibilità” appena emarginata di sfuggire agli obblighi di cui sopra, si evidenzia come nel caso in cui il committente non adempia a quanto richiesto dal legislatore, ovverosia a) non richieda all’impresa la trasmissione delle deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidati, e b) non sospenda, come sopra detto, il pagamento del corrispettivo, sarà chiamato al pagamento di una sanzione, nonché al tempestivo versamento senza possibilità di compensazione.

 

Previo rilascio di autorizzazione UE la normativa prevede l’estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi sopra evidenziate.

 

In conclusione, è necessario affrontare con estrema precisione e attenzione questa nuova normativa e a tal fine lo scrivente studio, resta a completa disposizione sul tutto, ivi inclusa l’assistenza nella predisposizione di nuovi testi delle comunicazioni/dichiarazioni atte ad integrare quanto richiesto dalla predetta normativa.

 

Avv. Francesco Andrianopoli
Studio Legale Ivaldi